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Bonus Sociale

Il cosiddetto bonus sociale (ossia il regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica/gas) ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica/gas.

Il Bonus energia

Il bonus energia è previsto anche nei casi in cui una grave malattia imponga l’uso di apparecchiature elettrodomedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Il bonus energia elettrica è uno “sconto” applicato con una compensazione sulla fattura dell’energia elettrica. Ne hanno diritto i soggetti intestatari di una fornitura elettrica utilizzata per uso domestico nella propria abitazione di residenza.

Il bonus energia elettrica può essere erogato:

1) in presenza di un disagio economico certificato dall’indicatore ISEE del nucleo familiare;

2) in presenza di un disagio fisico di uno dei componenti del nucleo familiare, certificato dall’ASL.

I due bonus sono cumulabili se ricorrono i requisiti, ma ogni nucleo familiare può richiedere l’agevolazione per disagio economico e/o fisico per una sola fornitura di energia elettrica.

Requisiti richiesti per il disagio economico

L’utente richiedente deve essere l’intestatario della fornitura elettrica ad uso domestico e utilizzata nella propria abitazione di residenza;

l’indicatore ISEE deve avere un valore non superiore a 7.500 euro; tale limite si eleva a 20.000 euro nel caso in cui il nucleo familiare abbia 4 o più figli fiscalmente a carico; 

la potenza impegnata non deve superare i 3 kW (Kilowatt) se i residenti nell’abitazione sono fino a 4; tale limite si eleva fino a 4,5 kW (Kilowatt) per un numero di residenti superiore a 4. 

Requisiti richiesti per il disagio fisico 

L’utente richiedente deve essere l’intestatario della fornitura elettrica ad uso domestico utilizzata nella propria abitazione di residenza; 

l’utente richiedente o uno dei componenti del nucleo familiare deve trovarsi in condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di una apparecchiatura elettromedicale necessaria al mantenimento in vita. Le gravi condizioni di salute devono essere certificate dalla ASL con apposito modulo. 

Il bonus Gas 

E’ una riduzione sulle bollette del gas naturale dell’abitazione di residenza riservata alle famiglie a basso reddito e a quelle numerose. Il bonus può essere richiesto da: 

clienti domestici diretti (intestatari del contratto di fornitura) e la riduzione viene riconosciuta nella bolletta; 

clienti domestici indiretti (utilizzano un impianto condominiale centralizzato) e il beneficio sarà riconosciuto in un’unica soluzione con pagamento tramite bonifico; 

clienti misti e l’agevolazione viene riconosciuta nella bolletta. 

Non spetta il beneficio a chi utilizza il GPL e il gas in bombola. 

Requisiti richiesti 

L’indicatore ISEE deve avere un valore non superiore a 7.500 €; tale limite si eleva a 20.000 € nel caso in cui il nucleo familiare abbia 4 o più figli fiscalmente a carico. 

Scadenze per bonus energia e gas 

L’istanza deve essere presentata al comune di residenza o al CAAF se il comune ha stipulato apposita convenzione. La richiesta ha validità di 12 mesi, rinnovabile con presentazione di apposita istanza. Nessuna domanda di rinnovo è prevista per il bonus energia con disagio fisico. 

Documentazione necessaria per la compilazione della richiesta bonus sociali 

Documento d’identità valido e codice fiscale di chi presenta la domanda; 

Isee in corso di validità; 

bolletta energia elettrica e/o fornitura gas; 

certificazione ASL per il disagio fisico

Evoluzione dei mercati al dettaglio
Addio mercato tutelato
01/01/2022

La legge 4 agosto 2017, n. 124, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" ha stabilito, dal 1° luglio 2019, la fine della tutela di prezzo fornita dall'Autorità per i settori dell'energia elettrica (per i clienti domestici e le piccole imprese connesse in bassa tensione) e del gas naturale (per i clienti domestici), individuando a tal fine un percorso a beneficio dei clienti finali di piccole dimensioni. Tale scadenza è stata rinviata al 1° luglio 2020 in seguito all'approvazione della Legge di conversione del decreto legge n. 91/2018 (c.d. Milleproroghe) - Legge 108 del 21 settembre 2018.

Il decreto legge n. 162/2019 (c.d. Milleproroghe) approvato il 31.12.2019, ha previsto un ulteriore rinvio della fine della tutela di prezzo al 1° gennaio 2022.

In caso di conversione in legge da parte del Parlamento del dl 162/2019, da tale data l'Autorità cesserà di definire e aggiornare ogni 3 mesi le condizioni economiche (i prezzi) per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dei servizi di tutela per i clienti di piccole dimensioni.

Già oggi i clienti finali di piccole dimensioni (quali famiglie e piccole imprese) hanno la facoltà di passare al "mercato libero", dove è il cliente a decidere quale venditore e quale tipo di contratto scegliere, selezionando l'offerta ritenuta più adatta alle proprie esigenze.

Dal 1° gennaio 2018, i clienti finali interessati dalla modifica normativa ricevono, secondo le modalità definite dall'Autorità, un'informativa da parte del proprio venditore in relazione al superamento delle tutele di prezzo.

Dopo che i servizi di tutela non saranno più disponibili, ai clienti di piccola dimensione che non avranno un venditore nel mercato libero la continuità della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sarà comunque garantita affinché il cliente non subisca alcuna interruzione durante il periodo necessario a trovare un venditore sul mercato libero. L'Autorità garantirà la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle modalità di svolgimento dei servizi.

Per tutte le informazioni è attivo lo Sportello del consumatore (numero verde 800166654).


Fonte il sito dell'ARERA: www.arera.it/it/190701